Art. 20

Attrezzi da pesca innovativi

In vigore dal 20 giu 2019
Attrezzi da pesca innovativi 1.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 2, in relazione all’uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo contiene una valutazione dei probabili impatti dell’uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione. 2.   L’uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le valutazioni di cui al paragrafo 1 indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
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