Art. 22
Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto
In vigore dal 20 giu 2019
Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto
1. Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l’altro, i seguenti elementi:
a)
specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;
b)
specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;
c)
restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;
d)
taglie minime di riferimento per la conservazione;
e)
deroghe adottate in virtù dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all’, in particolare la protezione delle aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1241:oj#art-22