Art. 24
Atti di esecuzione
In vigore dal 20 giu 2019
Atti di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
a)
le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;
b)
norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
c)
norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;
d)
norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;
e)
norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A;
f)
norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B;
g)
norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII.
2. Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all’ , paragrafo 2.
Storico versioni
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