Art. 24

Atti di esecuzione

In vigore dal 20 giu 2019
Atti di esecuzione 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono: a) le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX; b) norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera; c) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4; d) norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7; e) norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A; f) norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B; g) norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII. 2.   Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all’ , paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1241:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo