Art. 26

Ripopolamento diretto e trapianto

In vigore dal 20 giu 2019
Ripopolamento diretto e trapianto 1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l’egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto. 2.   Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati, con almeno 20 giorni civili di anticipo, dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.
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