Art. 27
Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia
In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia
1. Per percentuali di cattura di cui agli allegati da V a VIII si intende la percentuale massima di specie consentita affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui a tali allegati. Tali percentuali fanno salvo l’obbligo di sbarcare le catture di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
3. Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
4. Ai fini del presente articolo l’equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.
5. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a VIII.
6. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 1224/2009.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ e conformemente all’ al fine di definire ulteriormente l’espressione «pesca diretta» per le pertinenti specie di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI. A tal fine, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione presentano raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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