Art. 25

Ricerca scientifica

In vigore dal 20 giu 2019
Ricerca scientifica 1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera; b) la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere; c) la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009; d) se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza; e) le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica; f) in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell’ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione. 2.   Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e: a) siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure b) siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
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