Art. 33

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato: a) la sezione 3 è soppressa; b) è aggiunta la seguente sezione 4: « Sezione 4 Trasformazione a bordo e pesca pelagica Articolo 54 bis Trasformazione a bordo 1.   È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio. Articolo 54 ter Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture 1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm. 2.   Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 3.   I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave. Articolo 54 quater Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica 1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli. 2.   Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché: a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo: i) sia conservata in stato congelato; ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita. 4.   Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.».
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