Art. 35

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Nel regolamento (UE) 2016/1139, l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ del presente regolamento e dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1): (*1)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento ed essere conformi all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»
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