Art. 31

Revisione e relazioni

In vigore dal 20 giu 2019
Revisione e relazioni 1.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ e a raggiungere i target fissati nell’. La relazione fa inoltre riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto derivante dagli attrezzi innovativi. Essa trae conclusioni circa i benefici o gli effetti negativi per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili e la selettività. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, tra l’altro, una valutazione del contributo delle misure tecniche al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, come previsto all’, paragrafo 2, lettera a). A tale scopo, la relazione può includere, tra l’altro, come indicatore di efficacia della selettività per gli stock che costituiscono gli indicatori chiave per le specie elencate nell’allegato XIV, la lunghezza di selettività ottimale (Lopt) rispetto alla lunghezza media del pesce catturato per ogni anno considerato. 3.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale gli Stati membri della regione presentano, entro dodici mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, un piano indicante gli interventi da attuare per contribuire a conseguire tali obiettivi e target. 4.   Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ e conformemente all’ e al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato XIV.
Storico versioni

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