Art. 14

Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate

In vigore dal 20 giu 2019
Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili. 2.   Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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