Art. 12

Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili

In vigore dal 20 giu 2019
Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili 1.   È vietato l’uso di attrezzi da pesca di cui all’allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. 2.   Se i migliori pareri scientifici disponibili raccomandano modifiche dell’elenco di zone di cui all’allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento e, secondo la procedura di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per modificare di conseguenza l’allegato II. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili. 3.   Se gli habitat di cui al paragrafo 1 oppure altri habitat sensibili, inclusi gli ecosistemi marini vulnerabili, si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest’ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell’Unione. 4.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
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