Art. 10
Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’ della stessa direttiva.
2. Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente in conformità del diritto dell’Unione applicabile.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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