Art. 9

Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti

In vigore dal 20 giu 2019
Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti 1.   È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 km. 2.   È vietato l’uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell’allegato III. 3.   In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico. 4.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti: a) tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga), b) tonno rosso (Thunnus thynnus), c) pesce castagna (Brama brama), d) pesce spada (Xiphias gladius), e) squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae. 5.   In deroga al paragrafo 4, le catture accidentali nel Mar Mediterraneo di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al medesimo paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell’Unione. 6.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m. 7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo: a) si applicano deroghe specifiche, come precisato nell’allegato V, parte C, punto 6.1, nell’allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell’allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m; b) l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.
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