Art. 11

Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini

In vigore dal 20 giu 2019
Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini 1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono ammessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza, appena possibile dopo la cattura e in conformità del diritto dell’Unione applicabile. 4.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all’utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell’Unione. 5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.
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