Art. 13

Taglie minime di riferimento per la conservazione

In vigore dal 20 giu 2019
Taglie minime di riferimento per la conservazione 1.   Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di: a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   La taglia di una specie marina è misurata conformemente all’allegato IV. 3.   Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l’esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. 4.   Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per i quali negli allegati V, VI o VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1241:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo