Art. 5
Definizione delle zone di pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Definizione delle zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:
a) «Mare del Nord»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM (23) 2a e 3a e sottosezione CIEM 4;
b) «Mar Baltico»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d;
c) «acque nordoccidentali»: le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7;
d) «acque sudoccidentali»: le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell’Unione) e le zone Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione);
e) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
f) «Mar Nero»: le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
g) «acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale»: le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro;
h) «zona di regolamentazione NEAFC»: le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
i) «zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011.
Storico versioni
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