Art. 8
Compiti del comitato direttivo
In vigore dal 20 giu 2019
Compiti del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del presidente, entro tre mesi dalla sua prima riunione. Il regolamento interno stabilisce nel dettaglio le modalità di voto. Il regolamento interno include, in particolare, le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.
2. In considerazione delle priorità dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento, e in conformità dell’, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività, basandosi su una panoramica completa della situazione e sulle analisi fornite dalle pertinenti agenzie dell’Unione:
a)
stabilire le priorità e pianificare le attività mediante l’adozione di un programma di lavoro biennale che indichi le risorse necessarie per sostenere tale lavoro;
b)
riesaminare periodicamente l’attuazione delle proprie attività al fine di proporre modifiche da apportare al programma di lavoro biennale se del caso e riguardo alla nomina dei facilitatori di rete e ai progressi realizzati dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nella loro cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi;
c)
adottare la relazione biennale sulle attività, inclusa la ricognizione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, preparata dal presidente del comitato direttivo;
d)
aggiornare l’elenco degli impieghi di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione prima di ciascuna riunione del comitato direttivo;
e)
individuare le lacune negli impieghi e delineare possibilità per l’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
Il comitato direttivo trasmette i documenti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e c), al Parlamento europeo.
3. In considerazione delle esigenze operative dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento e in conformità dell’, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
a)
concordare azioni ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione;
b)
monitorare la disponibilità di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione, e formulare raccomandazioni per le azioni eventualmente necessarie;
c)
sostenere lo sviluppo delle competenze dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, anche mediante la definizione di programmi comuni di formazione supplementari e facoltativi, attività di formazione propedeutiche all’impiego, orientamenti sul rispetto dei diritti fondamentali nelle loro attività, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, e l’organizzazione di seminari congiunti su temi di cui all’, paragrafo 4, tenendo conto degli strumenti di formazione sviluppati dalle pertinenti agenzie dell’Unione o da altre organizzazioni internazionali;
d)
assicurare che le informazioni siano scambiate tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’.
4. Per l’esecuzione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono ricevere il sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.
Storico versioni
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