Art. 7
Comitato direttivo
In vigore dal 20 giu 2019
Comitato direttivo
1. È istituito un comitato direttivo per la rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
2. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione, un rappresentante dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, un rappresentante di Europol e un rappresentante dell’EASO. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del comitato direttivo e un supplente che rappresenti il primo in caso di assenza. I membri del comitato direttivo sono nominati in particolare sulla base della loro esperienza e competenza nella gestione di reti di funzionari di collegamento.
3. I paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al comitato direttivo e designano un rappresentante ciascuno come membro senza diritto di voto. Essi sono autorizzati a esprimere il loro parere su tutte le questioni discusse e sulle decisioni prese dal comitato direttivo.
Quando adotta decisioni su questioni riguardanti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati da paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il comitato direttivo tiene debitamente conto delle opinioni espresse dai rappresentanti di tali paesi.
4. Esperti, rappresentanti delle autorità nazionali, delle organizzazioni internazionali e di istituzioni, organi e organismi competenti dell’Unione che non sono membri del comitato direttivo possono essere invitati dal comitato direttivo a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori.
5. Il comitato direttivo può organizzare riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.
6. Un rappresentante della Commissione funge da presidente del comitato direttivo. Il presidente:
a)
assicura la continuità e organizza i lavori del comitato direttivo, compresi il sostegno alla preparazione del programma di lavoro biennale e della relazione biennale sulle attività;
b)
presta consulenza al comitato direttivo per assicurare che le attività collettive concordate siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture pertinenti dell’Unione e riflettano le priorità dell’Unione nel settore della migrazione;
c)
convoca le riunioni del comitato direttivo.
Per conseguire gli obiettivi del comitato direttivo, il presidente è assistito da un segretariato.
7. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.
8. Il comitato direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.
9. Le decisioni adottate dal comitato direttivo sono comunicate ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dalle rispettive autorità che procedono all’impiego.
Storico versioni
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