Art. 6
Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
In vigore dal 20 giu 2019
Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
1. Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro Stato membro o di altri Stati membri.
2. Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro, sulla base delle competenze e della formazione.
3. Se due o più Stati membri impiegano congiuntamente un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione, tali Stati membri possono beneficiare di un sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1240:oj#art-6