Art. 4
Comunicazione dell’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione dell’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
1. Gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione comunicano al comitato direttivo istituito all’ i loro piani di impiego e l’impiego effettivo di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, comprese la descrizione dei loro compiti e la durata del loro impiego.
Le relazioni sulle attività di cui all’, paragrafo 2, lettera c), comprendono una ricognizione dell’impiego dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sulla piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’.
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