Art. 3

Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

In vigore dal 20 giu 2019
Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione 1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione assolvono i loro compiti nell’ambito delle loro responsabilità stabilite dalle autorità che procedono all’impiego e conformemente alle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nel diritto dell’Unione e nazionale e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali. 2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i loro compiti nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di diritti umani. Essi prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili e tengono conto della dimensione di genere dei flussi migratori. 3.   Ciascuna autorità che procede all’impiego provvede a che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dei paesi terzi, comprese, se del caso, le autorità locali, e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese terzo, incluse le organizzazioni internazionali, segnatamente allo scopo di attuare il presente regolamento. 4.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione raccolgono informazioni destinate all’uso a livello operativo, a livello strategico o a entrambi i livelli. Le informazioni raccolte ai sensi del presente paragrafo sono raccolte in conformità dell’, paragrafo 2, e non contengono dati personali fatto salvo l’, paragrafo 2. Tali informazioni riguardano in particolare le seguenti questioni: a) la gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione; b) flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio, compresa, ove possibile e pertinente, la composizione dei flussi migratori e la destinazione prevista dei migranti; c) rotte utilizzate dai flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio per raggiungere i territori degli Stati membri; d) esistenza, attività e modus operandi di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie; e) incidenti e avvenimenti che potenzialmente costituiscono o causano nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi migratori; f) metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità e documenti di viaggio; g) modalità e mezzi per prestare assistenza alle autorità nei paesi terzi ai fini della prevenzione dei flussi di immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio; h) misure antecedenti alla partenza disponibili per gli immigrati nei paesi di origine o nei paesi terzi di accoglienza a sostegno di un’efficace integrazione in seguito all’arrivo legale negli Stati membri; i) modalità e mezzi per facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione; j) l’accesso effettivo alla protezione posta in essere dal paese terzo, anche a favore delle persone vulnerabili; k) strategie e canali di immigrazione legale esistenti e possibili in futuro tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto delle competenze e delle esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri, nonché del reinsediamento e di altri strumenti di protezione; l) capacità, competenze, strategie politiche, legislazione e prassi giuridiche di paesi terzi e di portatori di interesse, comprese, ove possibile e pertinente, informazioni sui centri di accoglienza e di trattenimento e sulle loro condizioni, attinenti alle questioni di cui alle lettere da a) a k). 5.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si coordinano tra loro e con i portatori di interessi pertinenti relativamente alla prestazione delle loro attività di rafforzamento delle capacità destinate alle autorità e ad altri portatori di interessi nei paesi terzi. 6.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono fornire assistenza, tenendo conto delle loro competenze e formazione, per: a) accertare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, nonché contribuire al loro reinserimento ove opportuno e possibile; b) confermare l’identità delle persone che necessitano di protezione internazionale al fine di facilitarne il reinsediamento nell’Unione, anche fornendo loro, se possibile, informazioni e sostegno adeguati prima della partenza; c) confermare l’identità e facilitare l’attuazione delle misure dell’Unione e nazionali per l’ammissione degli immigrati legali; d) condividere le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e con le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità preposte all’applicazione della legge, al fine di prevenire e individuare l’immigrazione illegale e al fine della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
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