Art. 10

Trattamento di dati personali

In vigore dal 20 giu 2019
Trattamento di dati personali 1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i propri compiti conformemente alle norme dell’Unione e nazionali in materia di tutela dei dati personali, nonché alle norme contenute negli accordi internazionali conclusi con paesi terzi o organizzazioni internazionali. 2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono trattare dati personali ai fini dei compiti di cui all’, paragrafo 6. Tali dati personali sono cancellati quando non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 3.   I dati personali trattati a norma del paragrafo 2 possono includere: a) dati biometrici o dati biografici se necessari per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati elementi di prova o elementi di prova prima facie della cittadinanza; b) elenchi di passeggeri dei voli di rimpatrio e altri mezzi di trasporto verso paesi terzi c) dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’ammissione alla migrazione legale; d) dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza di cittadini dei paesi terzi che necessitano di protezione internazionale ai fini del reinsediamento; e) dati biometrici, biografici e dati personali di altra natura necessari per accertare l’identità di una persona e per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché dati personali relativi ai modi operandi delle reti criminali, i mezzi di trasporto utilizzati, il coinvolgimento di intermediari e i flussi finanziari. I dati di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), sono trattati al solo scopo dello svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 6, lettera d). 4.   La condivisione di dati personali è rigorosamente limitata a quanto è necessario ai fini del presente regolamento. 5.   Il trasferimento di dati personali da parte di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione a paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo è effettuato conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.
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