Art. 12

Rendicontazione

In vigore dal 20 giu 2019
Rendicontazione 1.   Cinque anni dopo la data di adozione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri e le competenti agenzie dell’Unione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione sull’applicazione del regolamento.
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