Art. 9

Piattaforma per lo scambio di informazioni

In vigore dal 20 giu 2019
Piattaforma per lo scambio di informazioni 1.   Ai fini dei rispettivi compiti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i membri del comitato direttivo e i facilitatori di rete di cui all’, paragrafo 2, provvedono a che tutte le informazioni e le statistiche siano caricate su una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea e scambiate tramite la stessa. Tale piattaforma è creata dalla Commissione in accordo con il comitato direttivo ed è gestita dalla Commissione. Non è consentito alcuno scambio di informazioni operative di polizia di natura strettamente riservata attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea. 2.   Le informazioni che devono essere scambiate mediante la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea comprendono almeno i seguenti elementi: a) le relazioni, i documenti e i prodotti analitici pertinenti concordati dal comitato direttivo a norma dell’, paragrafi 2 e 3; b) i programmi di lavoro biennali, le relazioni di attività biennali e il risultato delle attività e dei compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione di cui all’, paragrafi 2 e 3; c) l’elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo; d) l’elenco aggiornato degli estremi dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi, corredato di nominativi, sedi dell’impiego e regione di competenza, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica; e) altri documenti pertinenti relativi alle attività e alle decisioni del comitato direttivo. 3.   Con l’eccezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), le informazioni scambiate attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea non contengono dati personali né link che consentano un accesso diretto o indiretto a quei dati. L’accesso ai dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), è limitato ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, ai membri del comitato direttivo e al personale debitamente autorizzato ai fini dell’attuazione del presente regolamento. 4.   Il Parlamento europeo ha accesso ad alcune parti della piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea, come stabilito dal comitato direttivo nel suo regolamento interno e conformemente alle norme e alla legislazione applicabili dell’Unione e nazionali.
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