Art. 5

Creazione di reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

In vigore dal 20 giu 2019
Creazione di reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione 1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nello stesso paese o nella stessa regione costituiscono tra loro reti locali o regionali di cooperazione e cooperano, se e quando opportuno, con i funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri. Nell’ambito di tali reti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in conformità dell’, paragrafo 2, in particolare: a) si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario; b) scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’; c) scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione internazionale; d) laddove opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali; e) partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti, anche in materia di diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali o accesso alla protezione internazionale in paesi terzi; f) organizzano, se del caso, sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese terzo; g) adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio; h) stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese terzo e nei paesi terzi limitrofi. 2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui la Commissione non impiega funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalle agenzie dell’Unione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui né la Commissione né le agenzie dell’Unione impiegano funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione facilita la rete, come concordato dai membri della rete. 3.   Il comitato direttivo è informato senza indebito ritardo della nomina del facilitatore di rete designato o della mancata designazione di un facilitatore.
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