Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione in paesi terzi, attraverso la creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati la responsabilità delle autorità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie dell’Unione di definire la portata e l’attribuzione dei compiti e le linee gerarchiche dei loro rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono nell’ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù del diritto dell’Unione e nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1240:oj#art-1