Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione»: un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni;
2) «impiegato all’estero»: impiegato in un paese terzo, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente, presso una delle seguenti entità:
a)
missione diplomatica di uno Stato membro;
b)
autorità competenti di un paese terzo;
c)
organizzazione internazionale;
d)
missione diplomatica dell’Unione;
3) «dati personali»: i dati personali ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
4) «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell’, punto 3), della direttiva 2008/115/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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