Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione»: un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni; 2)   «impiegato all’estero»: impiegato in un paese terzo, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente, presso una delle seguenti entità: a) missione diplomatica di uno Stato membro; b) autorità competenti di un paese terzo; c) organizzazione internazionale; d) missione diplomatica dell’Unione; 3)   «dati personali»: i dati personali ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 4)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell’, punto 3), della direttiva 2008/115/CE.
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