Definizione data dalla norma indicata.
un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni
Fonte: reg-2019-06-20-1240 — art. 2 →