Art. 18

Monitoraggio

In vigore dal 5 giu 2019
Monitoraggio 1.   Oltre a svolgere gli altri compiti previsti dal presente regolamento, l'ECG discute: a) i risultati del piano decennale di sviluppo della rete dell'energia elettrica elaborato dall'ENTSO per l'energia elettrica; b) la coerenza dei piani di preparazione ai rischi adottati dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'; c) i risultati delle valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse condotte dall'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943; d) i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tenendo conto almeno degli indicatori calcolati nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, vale a dire l'energia prevista non fornita e la previsione di perdita di carico; e) risultati delle valutazioni stagionali dell'adeguatezza di cui all', paragrafo 2; f) le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 4; g) i risultati delle valutazioni ex post di cui all', paragrafo 4; h) la metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine di cui all'; i) la metodologia per individuare scenari regionali di crisi dell'energia elettrica di cui all'. 2.   L'ECG può formulare raccomandazioni agli Stati membri nonché all'ENTSO per l'energia elettrica sulle questioni di cui al paragrafo 1. 3.   L'ACER controlla costantemente le misure di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e riferisce regolarmente all'ECG. 4.   Entro il 1o settembre 2025 la Commissione, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, valuta gli eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, proposte legislative volte a modificarlo.
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