Art. 20
Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia
In vigore dal 5 giu 2019
Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia
Qualora gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia cooperino nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tale cooperazione può includere la definizione di crisi dell'energia elettrica, il processo di individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e l'elaborazione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica degli Stati membri, delle parti contraenti della Comunità dell'energia o dell'Unione. A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare all'ECG relativamente a tutte le questioni che le riguardano.
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