Art. 19
Trattamento delle informazioni riservate
In vigore dal 5 giu 2019
Trattamento delle informazioni riservate
1. Gli Stati membri e le autorità competenti attuano le procedure di cui al presente regolamento conformemente alle norme applicabili, comprese le norme nazionali relative al trattamento di informazioni e procedure riservate. Se l'applicazione di tali norme comporta la mancata divulgazione di informazioni, tra l'altro nell'ambito di piani di preparazione ai rischi, lo Stato membro o l'autorità può fornire una sintesi non riservata delle stesse e lo fa su richiesta.
2. La Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri, le autorità competenti, le autorità di regolamentazione e altri pertinenti organismi, entità o persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili.
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