Art. 19

Trattamento delle informazioni riservate

In vigore dal 5 giu 2019
Trattamento delle informazioni riservate 1.   Gli Stati membri e le autorità competenti attuano le procedure di cui al presente regolamento conformemente alle norme applicabili, comprese le norme nazionali relative al trattamento di informazioni e procedure riservate. Se l'applicazione di tali norme comporta la mancata divulgazione di informazioni, tra l'altro nell'ambito di piani di preparazione ai rischi, lo Stato membro o l'autorità può fornire una sintesi non riservata delle stesse e lo fa su richiesta. 2.   La Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri, le autorità competenti, le autorità di regolamentazione e altri pertinenti organismi, entità o persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:941:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo