Art. 9

Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali

In vigore dal 5 giu 2019
Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali 1.   Tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, siano esse a livello nazionale, regionale o dell'Unione, sono effettuate secondo la metodologia definita a norma dell'. 2.   L'ENTSO per l'energia elettrica effettua valutazioni stagionali dell'adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell'. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1o dicembre di ogni anno per la valutazione invernale ed entro il 1o giugno di ogni anno per la valutazione estiva. Esso può delegare compiti relativi all'effettuazione delle valutazioni dell'adeguatezza ai centri regionali di coordinamento. Esso presenta le prospettive all'ECG, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso. 3.   I centri regionali di coordinamento effettuano valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero a norma del regolamento (UE) n. 2017/1485 in base alla metodologia adottata a norma dell' del presente regolamento.
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