Art. 10

Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi

In vigore dal 5 giu 2019
Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi 1.   Sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali e nazionali definiti ai sensi degli , l'autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ritenuti pertinenti dall'autorità competente, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei produttori interessati o delle loro associazioni di categoria, delle imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali e non industriali e dell'autorità di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente). 2.   Il piano di preparazione ai rischi comprende misure nazionali e regionali e, se pertinente, bilaterali di cui agli . A norma dell', tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Tali misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. 3.   Il piano di preparazione ai rischi è elaborato a norma degli e secondo il modello di cui all'allegato. All'occorrenza, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari nel piano di preparazione ai rischi. 4.   Al fine di garantire la coerenza dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti, prima di adottare i loro piani di preparazione ai rischi, presentano, per consultazione, i progetti dei piani alle autorità competenti degli Stati membri interessati nella regione e, se non sono nella stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi nonché all'ECG. 5.   Entro sei mesi dal ricevimento del progetto dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 e l'ECG possono formulare raccomandazioni relative ai progetti di piani presentati a norma del paragrafo 4. 6.   Entro nove mesi dalla presentazione dei loro progetti di piani, le autorità competenti interessate adottano i loro piani di preparazione ai rischi, tenendo conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 4 e delle eventuali raccomandazioni emesse ai sensi del paragrafo 5. Esse notificano, senza indugio, i loro piani di preparazione ai rischi alla Commissione. 7.   Le autorità competenti e la Commissione pubblicano sui loro siti web i piani di preparazione ai rischi, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi. La protezione della riservatezza delle informazioni sensibili si fonda sui principi determinati a norma dell'. 8.   Le autorità competenti adottano e pubblicano i loro primi piani di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022. Esse li aggiornano ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
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