Art. 11

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali

In vigore dal 5 giu 2019
Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali 1.   Il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro dispone le misure nazionali programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli . Come minimo il piano: a) contiene una sintesi degli scenari di crisi dell'energia elettrica definiti per lo Stato membro e per la regione interessati secondo la procedura di cui agli ; b) definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità competente e descrive quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi; c) descrive le misure nazionali di prevenzione o preparazione relative ai rischi di crisi dell'energia elettrica individuati a norma degli ; d) designa un coordinatore nazionale delle crisi e ne stabilisce i compiti; e) istituisce procedure precise da seguire per le crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni; f) individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alle crisi dell'energia elettrica, in particolare sul versante della domanda e dell'offerta; g) individua eventuali misure non di mercato da applicare in caso di crisi dell'energia elettrica, precisandone le soglie di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all' e alle misure regionali e bilaterali; h) fornisce un quadro per la riduzione del carico manuale, che definisca in quali circostanze tale riduzione debba avvenire e, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, specifica quali categorie di utenti di energia elettrica possono beneficiare, a norma del diritto nazionale, di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, precisando in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione degli Stati membri interessati debbano ridurre i consumi; i) descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell'energia elettrica; j) descrive le misure nazionali necessarie per attuare e far applicare le misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'; k) include le informazioni sui piani connessi e necessari per lo sviluppo della futura rete che contribuirà a far fronte alle conseguenze di situazioni individuate di crisi dell'energia elettrica. 2.   Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell' e non compromettono la sicurezza operativa o la protezione del sistema di trasmissione né la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri.
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