Art. 13

Valutazione della Commissione dei piani di preparazione ai rischi

In vigore dal 5 giu 2019
Valutazione della Commissione dei piani di preparazione ai rischi 1.   Entro quattro mesi dalla notifica del piano di preparazione ai rischi adottato dall'autorità competente, la Commissione valuta il piano tenendo debitamente conto delle opinioni espresse dall'ECG. 2.   La Commissione, previa consultazione dell'ECG, emette un parere non vincolante recante motivazioni dettagliate e lo presenta all'autorità competente, con la raccomandazione di riesaminare il suo piano di preparazione ai rischi qualora questo: a) non sia efficace per attenuare i rischi individuati negli scenari di crisi dell'energia elettrica; b) non sia coerente con gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati o con il piano di preparazione ai rischi di un altro Stato membro; c) non risponda ai requisiti di cui all', paragrafo 2; d) stabilisca misure suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri; e) distorca indebitamente la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno; o f) non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. 3.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente interessata tiene pienamente conto della raccomandazione della Commissione e notifica a quest'ultima il piano modificato di preparazione ai rischi o le notifica i motivi per cui si oppone alla raccomandazione. 4.   Nel caso in cui l'autorità competente si opponga alla raccomandazione della Commissione, quest'ultima può, entro quattro mesi dal ricevimento della notifica dei motivi di opposizione dell'autorità competente, ritirare la sua raccomandazione o convocare una riunione con l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, con l'ECG, al fine di valutare la questione. La Commissione motiva dettagliatamente la richiesta di eventuali modifiche del piano di preparazione ai rischi. Se la posizione finale dell'autorità competente interessata diverge dalle motivazioni dettagliate della Commissione, detta autorità competente fornisce alla Commissione le ragioni della sua posizione entro due mesi dal ricevimento delle motivazioni dettagliate della Commissione.
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