Art. 15

Cooperazione e assistenza

In vigore dal 5 giu 2019
Cooperazione e assistenza 1.   Gli Stati membri agiscono e cooperano in uno spirito di solidarietà al fine di prevenire e gestire le crisi dell'energia elettrica. 2.   Ove dispongano della necessaria capacità tecnica, gli Stati membri si offrono mutuamente assistenza tramite misure regionali o bilaterali che sono state concordate a norma del presente articolo e dell' prima che sia fornita assistenza. A tal fine, e allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e personale, gli Stati membri concordano misure regionali o bilaterali di loro scelta onde fornire energia elettrica in maniera coordinata. 3.   Gli Stati membri concordano le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali o bilaterali prima che sia offerta assistenza. Tali modalità specificano, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da fornire a livello regionale o bilaterale, la soglia di attivazione e di sospensione dell'assistenza, le modalità di fornitura dell'energia elettrica e le disposizioni per un'equa compensazione tra gli Stati membri in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6. 4.   L'assistenza è subordinata a un accordo precedente tra gli Stati membri interessati con riguardo all'equa compensazione, che comprende almeno: a) il costo dell'energia elettrica fornita nel territorio dello Stato membro che chiede assistenza nonché i relativi costi di trasmissione; e b) eventuali altri costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che fornisce assistenza, anche per quanto riguarda il rimborso dell'assistenza preparata senza effettiva attivazione, nonché gli eventuali costi risultanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o procedimenti analoghi e conciliazioni. 5.   L'equa compensazione ai sensi del paragrafo 4 comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che fornisce assistenza sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza, come pure gli altri costi ragionevoli sostenuti sulla base del pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione. 6.   Lo Stato membro richiedente assistenza versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che fornisce assistenza. 7.   La Commissione, entro il 5 gennaio 2020, previa consultazione dell'ECG e dell'ACER, fornisce orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione di cui ai paragrafi da 3 a 6 e su altri elementi chiave delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui al paragrafo 3, nonché sui principi generali di mutua assistenza di cui al paragrafo 2. 8.   Nell'eventualità di una crisi dell'energia elettrica nell'ambito della quale gli Stati membri non abbiano ancora concordato misure regionali o bilaterali e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del presente articolo, essi concordano misure e modalità ad hoc ai fini dell'applicazione del presente articolo, anche per quanto riguarda l'equa compensazione ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6. Qualora uno Stato membro richieda assistenza prima che siano state concordate tali misure e modalità ad hoc, esso si impegna, prima di ricevere assistenza, a versare un'equa compensazione a norma dei paragrafi 4, 5 e 6. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente regolamento sull'assistenza siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché di altri obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.
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