Art. 16

Osservanza della normativa sul mercato

In vigore dal 5 giu 2019
Osservanza della normativa sul mercato 1.   Le misure adottate di prevenzione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. 2.   Misure non basate sul mercato sono attivate in una crisi dell'energia elettrica solo come ultima istanza se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite o quando è evidente che le sole misure basate sul mercato non sono sufficienti a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica. Le misure non basate sul mercato non devono falsare indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Esse devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee. L'autorità competente informa i pertinenti portatori di interessi nel suo Stato membro dell'applicazione di eventuali misure non basate sul mercato. 3.   La decurtazione delle transazioni, comprese la decurtazione di capacità interzonale già allocata, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi, è avviata solo in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e delle norme adottate per attuare detta disposizione.
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