Art. 14

Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi dell'energia elettrica

In vigore dal 5 giu 2019
Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi dell'energia elettrica 1.   Qualora una valutazione stagionale dell'adeguatezza o altra fonte qualificata fornisca informazioni concrete, serie e affidabili del possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, ad emettere un preallarme alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non appartengano alla stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. L'autorità competente interessata trasmette altresì informazioni sulle cause della possibile crisi dell'energia elettrica, sulle misure programmate o adottate per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Le informazioni comprendono i possibili impatti delle misure sul mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione trasmette tali informazioni all'ECG. 2.   Di fronte a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente, previa consultazione del gestore del sistema di trasmissione interessato, dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e ne informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi, nonché la Commissione. Tali informazioni includono le cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, i motivi della dichiarazione di una crisi dell'energia elettrica, le misure programmate o adottate per attenuarne gli effetti e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. 3.   Se ritengono che le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 o 2 siano insufficienti, la Commissione, l'ECG o le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi possono chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari. 4.   Allorché un'autorità competente emette un preallarme o dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica, le misure stabilite nel piano di preparazione ai rischi sono messe in atto quanto più estesamente possibile.
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