Art. 6

Individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica

In vigore dal 5 giu 2019
Individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica 1.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia definita ai sensi dell', paragrafo 6, l'ENTSO per l'energia elettrica individua, sulla base di tale metodologia e in stretta cooperazione con l'ECG, i centri regionali di coordinamento, le autorità competenti e le autorità di regolazione, gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. Può delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai centri regionali di coordinamento. 2.   L'ENTSO per l'energia elettrica presenta gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati, ai centri regionali di coordinamento, alle autorità competenti, alle autorità di regolazione e all'ECG. Quest'ultimo può raccomandare modifiche. 3.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
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