Art. 4

Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

In vigore dal 5 giu 2019
Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica Ciascuna autorità competente assicura che tutti i pertinenti rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme di cui al presente regolamento e nel capo IV del regolamento (UE) 2019/943. A tal fine, essa coopera con i gestori dei sistemi di trasmissione, i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, i centri regionali di coordinamento ed eventualmente con altri soggetti interessati, se del caso.
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