Art. 3

Autorità competente

In vigore dal 5 giu 2019
Autorità competente 1.   Quanto prima e, in ogni caso, entro il 5 gennaio 2020 ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, governativa o di regolazione, quale autorità competente. Le autorità competenti sono responsabili e collaborano fra loro ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora opportuno, in attesa della designazione dell'autorità competente, le entità nazionali responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica svolgono i compiti dell'autorità competente in conformità del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'ECG il nome e le informazioni di contatto delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e le relative modifiche eventuali, e li rende pubblici. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad altri organismi compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e della loro gestione di cui al presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano di preparazione ai rischi conformemente all', paragrafo 1, lettera b).
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