Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni
Al fine del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) «sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di un sistema elettrico di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti con un livello di prestazioni definito stabilito dagli Stati membri interessati;
2) «gestore del sistema di trasmissione»: il gestore di un sistema di trasmissione come definito all', punto 35, della direttiva (UE) 2019/944;
3) «distribuzione»: la distribuzione come definita all', punto 28, della direttiva (UE) 2019/944;
4) «flusso transfrontaliero»: il flusso transfrontaliero come definito all', punto 3, del regolamento (UE) 2019/943;
5) «capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;
6) «cliente»: il cliente come definito all', punto 1, della direttiva (UE) 2019/944;
7) «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all', punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;
8) «generazione»: la generazione come definita all', punto 37, della direttiva (UE) 2019/944;
9) «crisi dell'energia elettrica»: una situazione esistente o imminente di significativa carenza di energia elettrica quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi, o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti;
10) «crisi simultanea dell'energia elettrica»: una crisi dell'energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;
11) «autorità competente»: l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolazione designata da uno Stato membro a norma dell';
12) «autorità di regolazione»: le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;
13) «coordinatore della crisi»: una persona, un gruppo di persone, una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica o un'istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell'energia elettrica;
14) «misura non di mercato»: qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell'offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell'energia elettrica;
15) «produttore»: il produttore come definito all', punto 38, della direttiva (UE) 2019/944;
16) «regione»: un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/943;
17) «sottogruppo»: un gruppo di Stati membri, all'interno di una regione, che dispongono della capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca a norma dell';
18) «situazione di preallarme»: una situazione in cui vi siano informazioni concrete, serie e affidabili della possibilità che si verifichi un evento suscettibile di provocare un deterioramento sostanziale della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica e di determinare una crisi dell'energia elettrica;
19) «trasmissione»: la trasmissione come definita all', punto 34, della direttiva (UE) 2019/944;
20) «impresa elettrica»: l'impresa elettrica come definita all', punto 57, della direttiva (UE) 2019/944;
21) «allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;
22) «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile come definita all', punto 31, della direttiva (UE) 2019/944.
Storico versioni
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