Art. 8
Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali
In vigore dal 5 giu 2019
Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali
1. Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e a breve termine, vale a dire l'adeguatezza mensile e quella a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero, che comprende almeno i seguenti elementi:
a)
l'incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un'indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, domanda variabile, segnatamente picchi a seconda delle condizioni meteorologiche, e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;
b)
la probabilità del verificarsi di una crisi dell'energia elettrica;
c)
la probabilità del verificarsi di una crisi simultanea dell'energia elettrica.
2. La metodologia di cui al paragrafo 1 prevede un approccio probabilistico, tra cui molteplici scenari, e prende in considerazione il contesto nazionale, regionale e dell'Unione, compresi il grado di interconnessione tra Stati membri e, per quanto possibile, i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. La metodologia tiene conto delle specificità del settore dell'energia di ciascuno Stato membro, comprese le condizioni meteorologiche specifiche e le circostanze esterne.
3. Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione e di altre autorità nazionali del caso. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.
4. L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.
5. L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 4 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'Agenzia o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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