Art. 7
Individuazione degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica
In vigore dal 5 giu 2019
Individuazione degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica
1. Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell', paragrafo 1, l'autorità competente individua gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo.
2. Nell'individuare gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente consulta i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione che l'autorità competente considera pertinenti, i produttori interessati o le loro associazioni di categoria e l'autorità di regolazione, se diversa dall'autorità competente.
3. Gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all', paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica individuati a norma dell', paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
4. Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai sensi dell', paragrafo 1, gli Stati membri informano l'ECG e la Commissione sulla loro valutazione dei rischi per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.
Storico versioni
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