Art. 10
Certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate
In vigore dal 16 mag 2019
Certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate
1. Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie una o più funzioni di manutenzione di cui all', paragrafo 3, lettere b), c) e d), può richiedere una certificazione. Tale certificazione conferma che la manutenzione effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di una o più di tali funzioni è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II.
2. Gli organismi di certificazione applicano le procedure di cui agli e all', paragrafo 2, adattate al caso specifico del richiedente.
Gli organismi di certificazione, nel valutare le domande di certificazione per quanto concerne le funzioni di manutenzione esternalizzate o parti di esse, applicano:
a)
i requisiti e i criteri di valutazione di cui al titolo I dell'allegato III, adattati al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio;
b)
i requisiti e i criteri di valutazione che descrivono la funzione o le funzioni di manutenzione specifiche.
Storico versioni
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