Art. 8

Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione

In vigore dal 16 mag 2019
Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione 1.   L'organismo di certificazione svolge attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione per verificare la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II. Esso effettua visite in loco almeno una volta ogni 12 mesi. La scelta circa la natura delle attività di supervisione e i siti da visitare è volta a garantire l'ininterrotta conformità complessiva ed è basata su un equilibrio geografico e funzionale. Tale scelta tiene conto delle precedenti attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione sottoposto alla supervisione. 2.   L'organismo di certificazione, nei casi in cui rileva che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato ECM, può intraprendere una delle azioni seguenti: — concordare un piano di miglioramento con il soggetto responsabile della manutenzione; — decidere di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM; — sospendere o revocare il certificato, a seconda del livello di non conformità. 3.   Nei casi in cui il soggetto responsabile della manutenzione non rispetta il piano di miglioramento o continua a non rispettare i requisiti di cui all'allegato II, l'organismo di certificazione decide di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM o di revocarlo, a seconda del livello di non conformità. 4.   In caso di revoca di un certificato ECM, il soggetto responsabile del registro nazionale o europeo dei veicoli provvede affinché l'immatricolazione dei veicoli interessati dalla revoca sia sospesa fino alla registrazione di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione per i veicoli interessati. 5.   Ciascun soggetto responsabile della manutenzione presenta una relazione annuale sulle proprie attività al rispettivo organismo di certificazione e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell'Agenzia. I requisiti per la suddetta relazione sono stabiliti all'allegato V.
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Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione (Art. 8 Regolamento (UE) 2019/779) — Testo vigente | Portale Normativo