Art. 9
Esternalizzazione delle funzioni di manutenzione
In vigore dal 16 mag 2019
Esternalizzazione delle funzioni di manutenzione
1. È possibile esternalizzare una o più delle funzioni di cui all', paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di esse. È necessario informare in merito l'organismo di certificazione.
2. Il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all'organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato II per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare.
3. Il soggetto responsabile della manutenzione rimane responsabile dell'esito delle attività di manutenzione esternalizzate e istituisce un sistema per monitorarne l'efficacia.
Storico versioni
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