Art. 14

Elaborazione delle relazioni

In vigore dal 16 mag 2019
Elaborazione delle relazioni L'Agenzia trasmette alla Commissione una prima relazione sull'attuazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. L'Agenzia trasmette le relazioni successive sull'attuazione del presente regolamento ogni tre anni a partire dalla prima relazione.
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