Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 mag 2019
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 sono considerati accreditati o riconosciuti a norma del presente regolamento alle condizioni per cui tali organismi di certificazione sono stati accreditati o riconosciuti.
2. L'attestato di un soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci, rilasciato dall'organismo di certificazione in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento entro il 16 giugno 2020, è riconosciuto come equivalente al certificato ECM per il suo periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023.
3. Gli attestati di conformità ai principi e ai criteri equivalenti ai requisiti dell'allegato III del regolamento (UE) n. 445/2011, rilasciati da un organismo di certificazione per i veicoli diversi dai carri merci entro il 16 giugno 2019, sono considerati equivalenti ai certificati ECM rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023.
4. Gli attestati di conformità per le funzioni di manutenzione esternalizzate per veicoli diversi dai carri merci, rilasciati dall'organismo di certificazione entro il 16 giugno 2022 in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento prima della sua entrata in vigore, sono considerati equivalenti ai certificati ECM per le funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2025.
5. Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli di cui all', paragrafo 2, lettera b), diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.
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