Art. 13

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 16 mag 2019
Comunicazione di informazioni 1.   L'Agenzia raccoglie, registra e pubblica le informazioni di base sugli organismi di certificazione e sui soggetti responsabili della manutenzione certificati. L'Agenzia crea uno strumento informatico per lo svolgimento di questo compito. 2.   Gli organismi di certificazione notificano all'Agenzia tutti i certificati ECM rilasciati, modificati, rinnovati, sospesi o revocati o tutti i certificati per le funzioni di cui all', paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, entro una settimana dal momento della decisione, utilizzando i moduli di cui all'allegato IV.
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